(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 108 del 18 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti nel Veneto, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine nonche' per le rispettive finalita' sociali e statutarie. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 le associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative: a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali; b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria; c) diffusione della cultura della legalita' e della sicurezza.