(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 108 del
                          18 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La Regione del Veneto riconosce la funzione sociale, culturale
ed  educativa  delle  associazioni combattentistiche e d'arma e delle
associazioni  delle  forze  dell'ordine  operanti  nel Veneto, per il
sostegno  morale delle forze armate e delle forze dell'ordine nonche'
per le rispettive finalita' sociali e statutarie.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1 le
associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative:
   a)  effettuazione  di  raduni  nazionali, regionali, provinciali e
locali;
   b)  organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni
per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze
armate e della storia patria;
   c) diffusione della cultura della legalita' e della sicurezza.